Per la prima volta nel contartto trova spazio un articolo che tende a tutelare le donne vittime di abusi.

Viene concessa la possibilità per le lavoratrici, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, di astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

 Nel periodo di congedo la lavoratrice conserva il trattamento economico previsto per il congedo di maternità.

Il congedo per tale motivo non ha alcun effetto sull'anzianità di servizio, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.

La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale secondo la disciplina di riferimento e tornare al tempo normale su sua richiesta.

La dipendente vittima di violenza di genere, infine, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.