L’articolo 1, comma 10, del nuovo CCNL ripristina la piena vigenza del precedente CCNL/07: in materia di formazione vengono confermati sia gli obblighi dei docenti e la titolarità del Collegio docenti nella formulazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione sia le indicazioni in merito alla formazione del personale ATA (articolo 66 CCNL/07).

 Infatti, mentre da un lato si riconferma che la partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento è aspetto inerente alla funzione docente (articolo 26 comma 2 del CCNL/07) e che la formazione e l’aggiornamento collegiali fanno parte delle attività funzionali in attuazione delle delibere degli organi collegiali (articolo 29 comma 1 CCNL/07), dall’altro si riconfermano la titolarità del collegio nel definire gli obblighi di formazione dei docenti nel piano annuale delle attività e la competenza del DSGA nella predisposizione del piano di formazione ATA (articolo 66 CCNL/07)

Le azioni da ri-mettere in campo alla luce del nuovo CCNL

In sintesi.

  1. Il Collegio dei docenti ha la piena facoltà di promuovere iniziative di aggiornamento (articolo 7, comma 2, lettera g DLgs 297/94) e definire il Piano di formazione: non vi è altro soggetto che possa farlo. Esso delibera i contenuti, le modalità, le procedure dello svolgimento della formazione e i criteri di partecipazione. Ciò vuol dire che anche la stessa definizione delle Unità formative, come declinate a suo tempo dalla nota del 15 settembre 2016, è nella facoltà piena del Collegio docenti.
  2. Rimane il diritto individuale del docente di fruire fino a 5 giorni di permesso per la formazione con esonero dal servizio e sostituzione.
  3. A livello di istituzione scolastica, i criteri per la fruizione dei permessi per la formazione sono oggetto di “confronto” tra RSU e dirigente scolastico: questo consente alle RSU, come prevede il nuovo CCNL, di acquisire elementi conoscitivi approfonditi anche per la contrattazione sulla ripartizione delle risorse assegnate per la formazione del personale.
  4. Si aderisce alle reti per la formazione (di ambito o di territorio più ristretto o di ordine di scuola ecc.) solo se l’adesione, sulla base delle decisioni del Collegio, viene deliberata dal Consiglio di istituto.
  5. Nelle delibere del Collegio e del Consiglio, ciascuna in relazione alle specifiche competenze, è opportuno porre la questione degli altri soggetti che, oltre al dirigente scolastico, rappresentano la scuola nella rete.
  6. Anche le attività di formazione ATA, previste dal piano predisposto dal DSGA, sono oggetto di relazioni sindacali.

Occorrerà sempre porre in ogni sede la questione della partecipazione ai corsi di formazione “anche” del personale a tempo determinato che voglia liberamente prendere parte alle attività. La legge 107/15 li ha tagliati fuori da questa partita: non possiamo lasciar passare sotto silenzio questa dimenticanza.

Inoltre, occorrerà porre la questione della tutela del singolo docente in ordine alla eccessiva quantità di ore di formazione che, pur legittimamente deliberata dal Collegio nel piano delle attività, può rivelarsi onerosa e impegnativa in quanto a carichi di lavoro.

In sede di trattativa si possono quantificare gli impegni orari oltre i quali si accede alla retribuzione, in relazione ai fondi a disposizione, alle attività collegiali programmate e alle reali necessità della scuola, che potrebbero essere diverse di anno in anno.