L'USR. in ragione dell’esponenziale richiesta di esoneri pervenuti nel corso degli ultimi anni, ha ritenuto  opportuno fornire indicazioni atte a definire modalità e tempi per l’inoltro delle richieste.

In primo luogo è il caso di precisare che, secondo quanto previsto dal DM 177/2000 art. 2 comma 5, le singole iniziative formative promosse da soggetti definitivamente accreditati come enti di formazione da parte del Ministero dell’Istruzione ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016, sono riconosciute dall'amministrazione scolastica e quindi non necessitano di specifico esonero.

Stessa cosa dicasi per le iniziative proposte dalle Università e dalle istituzioni accademiche nonché dagli enti di Ricerca promossi e riconosciuti da questo Ministero, che non necessitano di ulteriori autorizzazioni da parte dell'amministrazione scolastica.

Si intende infine di per sé rientrante nel diritto di esonero la partecipazione a iniziative patrocinate dalla singola istituzione scolastica, per il solo personale della medesima o, in caso di particolari accordi di rete debitamente formalizzati, per il personale appartenente alle stesse scuole coinvolte.

Si intendono altresì sempre rientranti nel diritto di esonero la partecipazione ad iniziative organizzate in accordo con questa Amministrazione frutto di collaborazioni disciplinate da Protocolli di Intesa o da altri atti che andranno di volta in volta citati nella domanda.

Può essere inoltre possibile prevedere il diritto di esonero per singole e specifiche iniziative promosse da Istituzioni pubbliche, Associazioni particolarmente rappresentative all'interno del mondo scolastico o che coinvolgano un numero preponderante di partecipanti del settore scuola o infine da Enti di formazione accreditati dalle Regioni o da realtà riconosciute dal CONI per quanto riguarda l'area motoria e sportiva.

Per le richieste di autorizzazione all’esonero dal servizio per le iniziative di carattere regionale i soggetti proponenti si atterranno alle seguenti indicazioni:

1. Le richieste vanno presentate, redatte sul modulo allegato, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento e comunque entro il 5 di ogni mese per permettere all’Ufficio Scolastico Regionale di valutare le richieste e rilasciare la relativa autorizzazione o diniego all’ente promotore entro il 30 di ogni mese, sempre per le iniziative programmate per il mese successivo;

2. ogni soggetto proponente (Istituzioni pubbliche, Associazioni particolarmente rappresentative all'interno del mondo scolastico, Enti di formazione accreditati dalle Regioni o da realtà riconosciute dal CONI), potrà produrre richiesta per un numero limitato di iniziative con diritto di esonero dal servizio (max 3 per anno scolastico), sempre che le stesse coinvolgano un numero preponderante di partecipanti del settore scuola.

Le domande prive dei predetti requisiti o non conformi alle indicazioni sopra indicate non potranno avere positivo riscontro.

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