Con la ripartenza delle contrattazioni di Istituto ci viene posto il quesito riguardo alla possibilità di utilizzare le economie del fondo per finalità diverse da quelle già previste nell'anno precedente.

 La risposta è stata data dall'ARAN in una sua nota :

"In via preliminare e generale, questa Agenzia ritiene opportuno evidenziare che con l’art. 40 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 è stato istituito il nuovo Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.

In tale fondo sono confluite sia le risorse finanziarie elencate nel comma 1 dell’art. 40, sia le risorse relative alla valorizzazione del personale docente, indicate nell’art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015 n. 107, e le risorse di cui all’articolo 1, comma 592 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 riguardante la valorizzazione della professionalità dei docenti (art. 40, comma 2).

Dall’accorpamento di tutte queste risorse, il nuovo CCNL del 19.04.2018 del comparto Istruzione e Ricerca ha creato un unico nuovo fondo per la retribuzione accessoria del personale docente ed ATA, volto a remunerare il personale scolastico per le finalità designate dal comma 4 dell’articolo 40 sopra citato.

In sede di contrattazione integrativa nazionale, le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa vengono distribuite alle istituzioni scolastiche ed educative ai sensi dell’art. 40, comma 5, del CCNL del 19.04.2018 e sono, poi, attribuite alle singole istituzioni scolastiche tenendo conto dei parametri indicati al comma 7 del medesimo articolo.

Tali criteri di ripartizione assicurano l’utilizzo integrale delle risorse disponibili in ciascun anno scolastico, ivi incluse quelle eventualmente non assegnate negli anni scolastici precedenti, le quali possono essere destinate anche a finalità diverse da quelle originarie."