Al personale della scuola sono riconosciute tutele più estese, rispetto ad altri comparti, per coprire la mancata prestazione lavorativa nella giornata di somministrazione del vaccino contro il COVID-19; a tali tutele occorre riferirsi anche per la campagna di terza dose riguardante coloro che hanno completato il ciclo precedente.

I vigenti istituti contrattuali già previsti dal CCNL offrono diverse opportunità di adattamento alle esigenze di servizio e personali di docenti e ATA ma, in particolare, un provvedimento più avanzato fortemente richiesto dalla FLC CGIL ha trovato applicazione nel DL 41/2021 convertito in Legge 69/2021, all'art.31 comma 5:

L'assenza  dal  lavoro  del   personale   docente,   educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione (…) per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 e' giustificata. La predetta  assenza  non determina  alcuna  decurtazione  del   trattamento   economico,   ne' fondamentale ne' accessorio.

Tutto ciò determina la possibilità di fruire di una giornata di assenza dal servizio per il/la lavoratore/trice che si sottopone alla profilassi vaccinale anti Covid, senza che questo comporti riduzione o trattenuta sullo stipendio. Eventuali complicanze da postumi, invece, sono soggette al regime ordinario della malattia.

La posizione è stata ulteriormente chiarita, nello scorso luglio, da un parere del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Per quanto riguarda le funzioni SIDI, il ministero ha predisposto l'utilizzo dei codici PE14 – Personale a tempo indeterminato e PN13 – Personale a tempo determinato, in attuazione della norma per questa specifica tipologia di assenza.