La Corte di cassazione, con sentenza 20 marzo 2018 n. 6889, ha ribadito la regola secondo la quale la contestazione disciplinare, pur non dovendo seguire schemi rigidi e predefiniti, deve contenere l’esposizione dei dati e degli aspetti essenziali del fatto materiale contestato allo scopo di consentire al lavoratore la piena difesa.
In applicazione di tale regola, la Corte ha cassato la sentenza di merito impugnata, invitando i giudici dell’appello a valutare se la mancata indicazione nella lettera di contestazione del preciso nominativo di una delle dipendenti che sarebbero state molestate sul luogo di lavoro dall’incolpato abbia potuto pregiudicare il suo diritto di difesa.