Il Tribunale di Mantova aderisce all’orientamento giurisprudenziale che ritiene il dirigente scolastico competente solamente per le sanzioni di minore gravità (censura, avvertimento scritto), mentre le sanzioni più gravi sarebbero demandate all’Ufficio Scolastico Regionale.
In sostanza il dirigente scolastico non può sospendere dal servizio il personale docente.
Resta confermato quanto affermato dal Testo Unico della Scuola (DLgs 297/94, art. 492).