L’approvazione del DLgs 75/17 (Decreto “Madia” di modifica del Testo unico sul pubblico impiego DLgs 165/01) è stato modificato il quadro delle sanzioni disciplinari applicabili al personale della scuola.

 Queste le novità più importanti (e molto discutibili):

  • il procedimento disciplinare avviato dal dirigente scolastico è valido anche se attivato in violazione della procedura e dei termini previsti dalla norma. Il mancato rispetto dei termini relativi all’avvio e alla conclusione della procedura disciplinare comporta una mera sanzione nei confronti del dirigente inosservante, senza determinare, come avveniva nel DLgs 150/09, la decadenza dell’azione disciplinare intrapresa
  • viene mantenuto solo per il personale della scuola il potere in capo al dirigente scolastico di sospensione dal servizio fino a 10 giorni. Si tratta di un caso unico nel panorama del pubblico impiego poiché in tutte le altre amministrazioni la competenza del responsabile della struttura presso cui il dipendente presta servizio è stata limitata al rimprovero verbale.

Questo impianto sanzionatorio, molto poco garantista, è manifestamente incompatibile con l’esercizio della libertà di insegnamento e del diritto all’apprendimento previsti dall’ordinamento scolastico italiano e garantiti dalla Costituzione.

Ne consegue che questa norma - sbagliata e inopportuna - determinerà inevitabilmente la crescita del contenzioso legale.
In ragione di ciò siamo determinati a contrastare tali norme che riteniamo contrarie, oltre che al buon senso, soprattutto ai principi costituzionali e al Testo Unico sull’Istruzione (DLgs 297/94). Per superare i guasti determinati dal legislatore occorrerà intervenire con il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per definire strumenti ed organismi a garanzia della libertà di insegnamento.

pdf Vademecum flc cgil sanzioni disciplinari personale della scuola dicembre 2017 (1.08 MB)