Il Consiglio di stato nell'intervenire su una sentenza del TAR Veneto che aveva negato alle organizzazioni sindacali il diritto generico di accedere agli atti relativi al Bonus ha sentenziato che:

L’istanza di accesso avente ad oggetto l’acquisizione degli atti relativi all’attribuzione del bonus merito/valorizzazione ed il prospetto analitico dei conseguenti compensi erogati al personale docente di un istituto statale, presentata da un’organizzazione sindacale, va respinta in assenza di indicazione o motivazione delle specifiche ragioni che renderebbero necessaria la conoscenza dell’ammontare erogato a ciascun docente.

 

In tale contesto non è certo invocabile ex officio la generale attività di tutela svolta dalle associazioni stesse, anche in considerazione del fatto che, rispetto all’attribuzione dei premi in questione, potrebbe sorgere un evidente controinteresse fra soggetti iscritti alla medesima organizzazione sindacale.

…da ciò ne consegue il sorgere, in capo all’associazione istante, di un onere di specificazione degli interessi perseguiti (anche in connessione con la ipotizzabile proponibilità di un’azione a tutela della stessa libertà dell’azione sindacale in dipendenza di effetti distorsivi nell’applicazione dei criteri di attribuzione dei “bonus”), nonché dei soggetti – aderenti alla propria associazione o meno-, rispetto alla quale assume ulteriore rilievo dirimente, in termini di infondatezza della pretesa così come avanzata nel caso in esame, il limite generale dell’inammissibilità dell’accesso in caso di istanze che, come nel caso de quo, paiono preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni;

– atteso che una sufficiente specificazione dell’interesse all’accesso esteso alle informazioni richieste con l’istanza in esame neppure può ricavarsi in astratto dalla disciplina del ccnl di settore;

– rilevato che, a quest’ultimo riguardo, l’art. 6 comma 2 in questione, se per un verso al punto o) invocato non prevede espressamente – come invece prevede il precedente punto n) – che le informazioni includano i nominativi del personale, per un altro verso in ambedue le disposizioni non prevede comunque un’informazione che abbini i nominativi del personale agli importi percepiti;

– considerato che, d’altronde, in assenza di una specificazione dell’istanza nei termini predetti l’opzione ermeneutica del tenore del ccnl appena richiamato, così come fatta propria dal Giudice di prime cure, appare coerente con il principio generale dettato dall’art. 20 d.lgs. 33 cit.;

– ritenuto che pertanto l’appello debba essere respinto, fatta salva la possibile riproposizione dell’istanza attraverso la necessaria specificazione;…

 In materia di accesso, se pure va ribadita la tesi per cui non può essere dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego di accesso non notificato al controinteressato ove questi non sia stato precedentemente reso edotto dall’amministrazione; tuttavia da tale condivisibile principio (che impedisce che il richiedente l’accesso debba essere maggiormente diligente rispetto alla stessa amministrazione cui l’istanza è stata notificata) non può discendere che il giudice adito non sia tenuto (anche ex officio), ove ravvisi posizioni di controinteresse, ad ottemperare all’obbligo ex art. 116 cod. proc. amm. e ad imporre quindi la notifica del ricorso di primo grado alla parte controinteressata.

da Sentenza.altervista.org