Di seguito diamo alcune informazioni sull'aspettativa non retribuita per motivi personale e di famiglia (art. 18 del CCNL):

 

Chi ne può usufruire ?

Hanno diritto all'aspettativa:

il personale con contratto a tempo indeterminato;

i docenti di religione cattolica;

il personale assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche; in questo caso l'aspettativa spetta -ovviamente- nei limiti della durata dell'incarico.

Quali norme regolano l'aspettativa di famiglia ? L'aspettativa è regolata da dagli art. 69-70 del Testo Unico (DPR 3/1957)
Achi si deve rischiedere ?

La richiesta va inoltrata al dirigente scolastico, che deve rispondere entro 30 giorni ed ha facoltà -per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento-

  • di respingere la domanda
  • di ritardarne l'accoglimento
  • di ridurre la durata del periodo richiesto
Per quale durata si può chiedere questa aspettativa ?
  • l’aspettativa viene concessa per un periodo massimo di 12 mesi, da fruire in maniera continuativa o frazionata;
  • per interrompere l'aspettativa, e quindi per ripristinare il diritto a chiedere altri 12 mesi, è necessario il rientro in servizio attivo per più di 6 mesi;
  • in ogni caso il limite massimo non può essere superiore a 2 anni e 6 mesi in un quinquennio;
  • per motivi di particolare gravità, una volta superato il limite, può essere concesso a richiesta- un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.