In riferimento alle numerose richieste di  chiarimento sui lavoratori fragili e sulla scadenza del 28 febbraio circa la loro prestazione lavorativa in modalità agile, si forniscono di seguito alcune precisazioni.

Il DL 104/20, convertito in L.126/20, ha disposto che tutti i dipendenti pubblici e privati “in  possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita,  ivi  inclusi  i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art.26 co.2 L.126/20), dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, “svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

 Stante il perdurare della situazione di emergenza e della conseguente necessità di tutelare la salute dei lavoratori in condizione di fragilità, la FLC ha ripetutamente sollecitato il MI affinchè si facesse promotore di una proroga della norma in questione.

 Pertanto, in attesa di conoscere le ulteriori disposizioni che saranno applicate a partire dal 1° marzo 2021, si ritiene che le istituzioni scolastiche, in riferimento ai lavoratori fragili di cui all’art.26 co.2 L.126/20, facciano ricorso alle indicazioni già fornite dalla nota ministeriale 1585 dell’11 settembre 2020 circa l’istituto della sorveglianza sanitaria per inidoneità temporanea, senza ricorrere ad ulteriori valutazioni mediche.
Si tratta di una misura-ponte, che consente il mantenimento di tutte le garanzie fino all’emanazione del provvedimento di proroga della L.126/20 che interesserà estese categorie di lavoratori. 

Riguardo, invece, invece quei lavoratori non rientranti nella fattispecie prevista dalla L. 126/2020, che sono stati utilizzati in altri compiti oppure collocati in malattia d’ufficio (vedi nota 1585/20) a seguito di attestazione da parte del medico competente per “inidoneità temporanea” riferita ad una maggiore esposizione al rischio-covid nella durata dell’emergenza sanitaria, già prorogata con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021, continuano ad avere efficacia le valutazioni del medico competente fino alla scadenza prevista.