La nota sulle supplenze che si è in precedenza pubblicata riguardo alla possibilità di sostituire il personale ATA per supplenze brevi stabilisce che:
Assistenti Amminstrativi |
Non si possono sotituire se non in quelle istituzioni il cui organico è costituito da solo 3 unità. Tale divieto è parzialmente derogato dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede la possibilità di nomina oltre il tredicesimo giorno di assenza |
Assistenti tecnici |
Non si possono sostituire in caso di assenze brevi. Tale divieto è parzialmente derogato dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede la possibilità di nomina oltre il tredicesimo giorno di assenza |
Collaboratori scolastici |
Non si possono sostituire se non dopo il settimo giorno di assenza
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