La nota sulle supplenze che si è in precedenza pubblicata riguardo alla possibilità di sostituire il personale ATA per supplenze brevi stabilisce che:

 

Assistenti Amminstrativi

Non si possono sotituire se non in quelle istituzioni il cui organico è costituito da solo 3 unità.

Tale divieto è parzialmente derogato dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede la possibilità di nomina oltre il tredicesimo giorno di assenza

Assistenti tecnici

Non si possono sostituire in caso di assenze brevi.

Tale divieto è parzialmente derogato dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede la possibilità di nomina oltre il tredicesimo giorno di assenza

Collaboratori scolastici

 

Non si possono sostituire se non dopo il settimo giorno di assenza

 

pdf Nota supplenze 2020 (582 KB)