Sulla base dell'ordinanza relativa agli esami di Stato hanno la facoltà (non obbligo infatti gli obbligati sono solo i dirigenti scolastici degli istituti secondari di secondo grado o istituti che abbiano corsi delle secondarie, dei convitti/educandati) di presentare domanda per svolgere la funzione di Presidente delle commissioni :

a.i dirigenti scolastici in situazione di disabilità o che usufruiscano delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992;

b.i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti del primo ciclo di istruzione statali;

c.i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;

d.i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;

e.i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;

f.i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;

g.i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

h.i dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni;

i.i dirigenti scolastici di istituti del primo ciclo di istruzione statali, collocati a riposo da non più di tre anni;

j.i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Inoltre

a.ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale;

b.i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;

c.i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado;

d.i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;

e.i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali