Allo scadere del terzo anno di erogazione dei 500 euro, e del secondo con modalità elettronica, è utile riprendere il contesto normativo attraverso il quale si attua l’assegnazione e l’utilizzo della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente.

 

Si tratta di uno stanziamento annuale individuale già previsto nell’articolato della legge 107/2015 (art.1 c.121) e destinato a tutti gli insegnanti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, la cui possibilità di spesa non si esaurisce con la fine dell’anno scolastico di riferimento.

Il termine ultimo per l’a.s. 2017/2018 è il 31 agosto; dal 1 settembre verranno erogati nuovi 500 euro, anche ai docenti neo assunti a tempo indeterminato, sebbene questa data non sia precisa della effettiva disponibilità della somma.

Il richiamo di legge, oltre alla citata legge 107/2015, è il DPCM 28 nov.2016.

In relazione ai molti dubbi di questi giorni, a proposito delle eventuali economie di quote non impiegate, risponde l’art.6 comma 6 del citato DPCM dove si riporta: “le somme non spese entro la conclusione dell’anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell’anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.

È bene ricordare che lo scorso anno l’accreditamento delle quote residue non è avvenuto contestualmente alla nuova erogazione, perché sono state necessarie operazioni di sistema e verifiche contabili delle quali il MIUR ha dato avviso preventivo sul sito dedicato. A questo proposito segnaliamo la prassi secondo cui alcuni importanti chiarimenti vengono pubblicati in tale “sede”, con una modalità che come FLC CGIL continuiamo a disapprovare, in quanto non-formale e priva della necessaria partecipazione attiva delle relazioni sindacali.