C’è ancora qualcuno che, arrampicandosi sugli specchi, non si rassegna al fatto che ormai le risorse dell’ex bonus docenti sono state pienamente contrattualizzate e che, dunque, il Comitato di valutazione su questo aspetto ha perso qualsiasi potestà.

Tutto si gioca in sede contrattuale.

Ciò è stato chiarito con due inequivocabili passaggi: con il CCNI del 31 agosto 2020 che ha stabilito che le risorse dell’ex “bonus” docenti sono parte integrante del Fondo di scuola e dovranno essere ripartite, in sede di contrattazione integrativa, per la valorizzazione del personale docente, educativo ed ATA; con il comma 249 della Legge 160/2019, che ha disposto che: “Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.”

Le suddette risorse, pertanto, non sono più finalizzate alla "premialità" dei docenti, e di conseguenza al Comitato di valutazione non compete più indicare i criteri per la valorizzazione del merito, tenuto conto quanto riportato del CCNI circa “I’individuazione dei criteri per la ripartizione, per l'anno scolastico 2020/2021, delle risorse finanziarie confluenti un unico fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" e destinate a retribuire gli istituti contrattuali di cui agli articoli 9, 30, 33, 147, 62, 84, 87e 104 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, come modificati dalle successive sequenze contrattuali (MOF) nonché le risorse indicate nell'articolo l, comma 126-128, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative alla "Valorizzazione del personale docente" e nell'articolo l comma 592 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 riguardante la "Valorizzazione della professionalità dei docenti",come richiamati dall'articolo 40 del CCNL2016-2018 del Comparto Istruzione e Ricerca, sezione istituzioni scolastiche ed educative”.

Non a caso tali risorse verranno assegnate sullo specifico piano gestionale del fis (05) e non come avveniva in passato su un piano gestionale (13) creato ad hoc per il cosiddetto “bonus premiale”