E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 150 del 15 Giugno 2020) il DPCM 51 del 22 aprile 2020 che regolamenta i tempi e i modi con cui un pensionato può accedere all’anticipo del TFR/TFS,  previsto  dall’articolo 23 del DL 4/2019. I soggetti interessati sono dipendenti pubblici o degli Enti di Ricerca pubblici che sono andati o andranno in pensione con il calcolo di quota 100 o con i criteri della Riforma Fornero.

Per la sua completa attuazione è in corso la stipula di un accordo tra il Ministero del Lavoro e l’ABI che rappresenta le banche disponibili all’erogazione dell’anticipo. Nella convenzione verrà fissato il tasso di interesse e le condizioni che disciplineranno il prestito, sino a un massimo di 45 mila euro.

Le domande dovranno essere inoltrate all’INPS  tramite il PIN personale del richiedente o tramite i Patronati che richiederanno apposita delega per la presentazione della richiesta.

Le Amministrazioni che erogano in proprio il TFR/TFS, comunicheranno ai propri dipendenti le modalità con cui inoltrare la richiesta.

Una volta ottenuta la certificazione dall’INPS (entro 90 giorni), il richiedente potrà presentare alla banca prescelta la domanda di erogazione dell’intero importo sul proprio conto corrente.  L’anticipazione della banca si configura come un finanziamento che verrà estinto dall’INPS o da altro Ente erogatore al momento della maturazione del diritto al TFR/TFS.

L’anticipo del TFR/TFS tramite prestito bancario è un atto necessario soprattutto per coloro che andando in pensione con la così detta quota 100 dovranno aspettare anche 6 anni prima di accedere al proprio TFR/TFS.

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