La legge di bilancio 2020 ha riconfermato l’APE Sociale, posticipandone il periodo di sperimentazione fino al 31 dicembre 2020.

Con la circolare INPS 12 marzo 2020, n. 35 si forniscono le istruzioni sulla modalità e sui termini di presentazione della domanda per l’accesso all’anticipo pensionistico.

 I soggetti interessati, che abbiano compiuto i 63 anni, potranno presentare, tramite il servizio online, la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE Sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2020, del 15 luglio 2020 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2020.

I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito del controllo delle domande di verifica delle condizioni sono:

  • 30 giugno 2020, per le domande presentate entro il 31 marzo;
  • 15 ottobre 2020, per le domande presentate entro il 15 luglio;
  • 31 dicembre 2020, per le domande presentate oltre il 15 luglio, ma entro il 30 novembre.

circolare INPS 12 marzo 2020, n. 35

Chi ne ha diritto (casi personale della scuola)

Possono fare richiesta di APE sociale tutti lavoratori dipendenti (del settore pubblico o privato), ai lavoratori autonomi o ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata INPS, che si trovino in una delle condizioni di particolare tutela individuata dal legislatore. Spetta dunque: 

  • ai disoccupati involontari (licenziati) che abbiano esaurito integralmente la prestazione per disoccupazione o mobilità da almeno 3 mesi;
     
  • ai soggetti che assistano, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (legge n. 104/1992) e, dal 2018, anche un parente o un affine di secondo grado convivente; 
     
  • qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; 
     
  • agli invalidi civili che presentino una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni sanitarie, almeno pari al 74%
     
  • ai lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 7 anni negli ultimi 10, oppure almeno 6 anni negli ultimi 7, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento: 
  1. operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; 
  2. conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; 
  3. conciatori di pelli e di pellicce;
  4. conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  5. conduttori di mezzi pesanti e camion;
  6. professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche;
  7. ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
  8. addetti all’assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza; 
  9. professori di scuola pre-primaria; facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
  10. personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
  11. operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; 
  12. operai siderurgici*;
  13. braccianti agricoli*;
  14. lavoratori marittimi*;
  15. pescatori* (*dal 2018)

Qual è il prerequisito essenziale?

Prerequisito fondamentale, oltre a non essere già titolari di pensione diretta né in Italia né all’estero, è poter far valere un minimo di 30 anni di contributi (36 anni per chi svolge attività gravose) Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo (30-36 anni), si precisa in particolare che si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo all’interno delle gestioni che rientrano nell’ambito di applicazione della norma (sono pertanto esclusi i contributi maturati all’interno di qualsiasi Cassa libero-professionale). 

Attenzione! A partire dall’1 gennaio 2018 le lavoratrici madri hanno diritto a un ulteriore “sconto” di un anno per ogni figlio, entro un massimo di due anni: una madre di due figli potrà quindi ad esempio accedere al beneficio anche con un’anzianità contributiva di 28 anni (34 nel caso di svolgimento di attività gravose.