Il computo dei punteggi è proposto dal sistema informatico. Gli uffici scolastici provinciali valutano i titoli dichiarati anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso.

I titoli artistici e professionali non sono computati ai fini dell’attribuzione delle supplenze sul sostegno.

In caso di difformità tra titoli dichiarati e titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria.

L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate. A quel punto l’Ufficio competente convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli a quel punto si intendono definitivamente validati.

In caso di esito negativo della verifica, il DS comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni o ai fini della rideterminazione dei punteggi; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato.

Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale (articolo 76 DPR 445/2000).
L'eventuale servizio prestato sulla base di dichiarazioni mendaci, con provvedimento del DS, è dichiarato come prestato di fatto e non di diritto (non è menzionato negli attestati di servizio e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera).