Contributo di Gianluca Dradi

La norma di riferimento per i rimborsi relativi ai viaggi di istruzione (et similia), non effettuati a causa dell’emergenza epidemiologica, è l’art. 88 bis della legge 27/2020 che ha convertito, con modifiche, il D.L. n. 18/2020.

Tale norma prevedeva che a fronte del recesso manifestato dalle istituzioni scolastiche, gli organizzatori dei viaggi potessero effettuare i rimborsi tramite l’emissione di un voucher della urata di 12 mesi, salvo che per le classi terminali, per le quali i rimborsi devono effettuarsi unicamente mediante la restituzione della somma versata.

 

Tale norma contrasta però con la normativa comunitaria, recepita nel nostro ordinamento dall’art. 41 del D.Lgs. 79/2011, che consente il rimborso tramite voucher solo se il viaggiatore accetta tale modalità, potendo sempre pretendere il rimborso in denaro.

Questa discrasia ha provocato la reazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che in data 28.05.2020 ha segnalato il contrasto con le direttive europee “minacciando” la disapplicazione della norma italiana, nonché dato vita, il 2 luglio scorso, all’avvio, da parte della Commissione Europea, di un procedimento di infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto delle norme Ue in materia di tutela dei diritti dei passeggeri.

Ciò ha imposto al legislatore un “ripensamento” volto a riequilibrare i diritti delle parti che erano stati sbilanciati a favore dei tour operator.

Questo ripensamento si è tradotto nella modifica dell’art. 88 bis, operata con la legge n. 77 del 17.07.2020, di conversione del “decreto rilancio” (D.L. 34/2020), modificando l’art. 182 di detto decreto.

Il comma 3 bis di tale norma modifica l’art. 88 bis del DL 18 allungando la validità del voucher da 12 a 18 mesi, ampliando i casi di obbligatorio rimborso monetario e prevedendo che, in caso di mancato utilizzo del voucher, decorsi 18 mesi dalla sua emissione, i viaggiatori riacquisiscano il diritto al rimborso monetario, garantito, in caso di insolvenza delle agenzie di viaggio, dalla costituzione di un apposito fondo.In sintesi, pertanto, il quadro attuale prevede quanto segue:

  1. gli organizzatori dei viaggi di istruzione,non effettuati a causa del recesso manifestato dalle istituzioni scolastiche, possono effettuare il rimborso anche tramite l’emissione di un voucher di pari importo, da utilizzarsi entro 18 mesi dall’emissione; la maggior durata della validità vale anche per i voucher già emessi. E’ confermata la permanenza, nell’anno scolastico 2020/21, dei rapporti instaurati alla data del 24.02.20 dagli istituti scolastici con gli organizzatori dei viaggi ed il diritto delle scuole di modificare le modalità di svolgimento dei viaggi anche con riguardo alle classi di studenti ed alle destinazioni;
  2. il rimborso deve sempre avvenire tramite restituzione della somma versata quando il viaggio riguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e secondaria; a queste ipotesi si aggiungono i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo gradonell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021;
  3. L'emissione dei voucher, conseguente ai recessi esercitati entro il 31 luglio 2020, non richiede alcuna forma di accettazione  da parte del destinatario. Il voucher puo’ essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Puo' essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purchè le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo;
  4. nel caso in cui, decorsi diciotto mesi dall'emissione, o 12 se concernono i contratti di trasporto, i voucher non siano usufruitiné impiegati nella prenotazione di nuovi viaggi, è corrisposto alla scuola,entro quattordici giorni dalla scadenza,il rimborso dell'importo versato;
  5. viene istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore