Il MIUR ha pubblicato su proprio sito due importanti indicazioni operative (che pubblichiamo di seguito)  in tema di requisiti per esigenze di famiglia nella mobilità annuale del personale docente.

 La prima riguarda la possibilità di messa a disposizione su attività progettuale del personale coniuge di militare trasferito d’autorità, qualora non ci sia disponibilità di posto/cattedra in organico di fatto; la seconda, a chiarimento di più generale interesse, per le indicazioni delle scuole nel comune di ricongiungimento, in assenza del codice sintetico di riferimento.

 

  • D. Il personale coniuge o parte dell'unione civile convivente del personale militare trasferito d'autorità che fruisce della precedenza, qualora non ottenga assegnazione provvisoria per mancanza di disponibilità, può essere impiegato anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione?

    R. Sì. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, può essere disposto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

  • D. In caso di ricongiungimento al familiare per i motivi di cui all'art. 7 comma 1, in quale ordine vanno indicate le preferenze nel modulo domanda, considerato che non è più possibile inserire il codice del comune di ricongiungimento prima di inserire eventuali scuole di comuni diversi?

    R. Bisognerà esprimere come prima preferenza una scuola del comune di ricongiungimento. In subordine è possibile indicare altre scuole del comune di ricongiungimento o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, anche di diverso ambito