I docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e non) e vogliano esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale presso il MIUR Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione – Ufficio VIII.

 Il riconoscimento può riguardare:
- Titoli conseguiti nei Paesi UE  
- Titoli conseguiti in Paesi non comunitari  

E’ necessario presentare domanda di riconoscimento secondo i modelli scaricabili, Mod. A e Mod. B, rispettivamente riferiti ai titoli professionali acquisiti in Paese UE o in Paese non comunitario, da inviare a mezzo posta.
Non è consentito l’invio on-line delle domande e della relativa documentazione.

I docenti che abbiano conseguito l'abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e non) e vogliano esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale presso il MIUR Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione.

In applicazione della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016, è possibile presentare richiesta di riconoscimento per le professioni di:
- docente di scuola dell’infanzia;
- docente di scuola primaria
- docente di scuola secondaria di primo grado
- docente di scuola secondaria superiore

Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente). Qualora dall’esame della domanda emerga che non vi è completa corrispondenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, questa Direzione Generale richiederà il superamento di una prova attitudinale o la frequenza di un tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.
I soli cittadini comunitari in possesso di titolo rilasciato da un Paese membro dell’UE dovranno documentarne il valore legale solo ed esclusivamente con attestazione della competente autorità (vedi elenco autorità competenti). Non saranno di conseguenza accettate le dichiarazioni di valore in loco rilasciate dalla rappresentanze diplomatiche italiane all’estero in quanto non previste dalla normativa di riferimento.
COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DOMANDA
E’ necessario presentare domanda di riconoscimento secondo i modelli scaricabili, Mod. A e Mod. B, rispettivamente riferiti ai titoli professionali acquisiti in Paese UE o in Paese non comunitario, da inviare a mezzo posta. In calce ai modelli di domanda sono presenti le ISTRUZIONI per la compilazione, nelle quali si trovano tutte le informazioni utili al riguardo.
Si precisa che è NECESSARIO compilare il modello di domanda IN OGNI SUA PARTE, ED ALLEGARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.
Non è consentito l’invio on-line delle domande e della relativa documentazione.