Il legislatore negli ultimi anni, prima con il D.lgs 150/2009 (c.d. riforma Brunetta) e poi con il D.lgs 75/2017 (c.d. riforma Madia), ha apportato in materia disciplinare, significative modifiche al T.U. pubblico impiego.
Inoltre per la scuola in materia si sovrappongono diverse fonti normative, senza che vi sia stato un opportuno raccordo tra le varie norme.
Per i docenti al momento la materia risulta disciplinata dal D. Lgs. n. 297/1994, nella parte relativa alle sanzioni disciplinari.

Diversificata risulta la disciplina delle sanzioni per il personale ATA, disciplina che viene compiutamente riportata nel CCNL /2018 di comparto.
Il MIUR ha proposto ricorso ritenendo che, in considerazione del dlgs 165/2001 come modificato D.lgs 150/2009 e dal D.lgs 75/2017, rientra nelle competenze del dirigente scolastico la sospensione dal servizio fino a 10 gg per i docenti.
In particolare la Corte di Cassazione esplicita:

  1. Per un compiuto inquadramento della questione sottoposta all’esame della Corte, è preliminare procedere ad una ricognizione della disciplina normativa e contrattuale di riferimento che viene in rilievo ratione temporis.
  2. il CCNL, Comparto Scuola, del 29 novembre 2007, nel Capo X “Norme disciplinari” art. 91, ha stabilito che al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine egrado continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del d.lgs del 1994 (v. Cass. N. 5706 del 2017).
  3. L’art. 29 delCCNL Comparto istruzione e ricerca (triennio 2016-2018) del 19 aprile 2018, nell’affermare l’opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istitu<ioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, ha mantenuto fermo, nelle more, quanto stabilito dagli art. 492-501 (con alcune modifiche dell’art.448 comma 1) del d.lgs n. 297 del 1994, come già aveva disposto il citato art.91 del CCNL del 2007.
  4. Dunque, con riguardo al personale docente ed educativo della scuola, poiché le infrazioni di cui all’art. 494, comma 1, lettere a),b), ec) del d.lgs n. 297 del 1994, la fattispecie legale di cui la medesimo art. 494, comma 1, e all’art. 492, comma 2, lettrab), prevede “la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese”, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, applicabile ratione temporis nel testo anterioere alle modifiche introdotte dal d.lgs n. 75 del 2017, per il procedimento disciplinare sussiste la competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) e non del Dirigente scolastico,

Il ricorso è rigettato.

La Corte di Cassazione con la pronuncia in commento ha definitivamente chiarito che il potere di sospensione dei docenti spetta unicamente all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.).

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28111/2019 Il Dirigente Scolastico non ha il potere di sospendere i docenti