La Corte di Cassazione respinge il ricorso del dipendente licenziato per essersi rifiutato di sottoporsi a visita medica.
Il lavoratore aveva fatto ricorso alla Corte di Cassazione lamentando, in particolare, di non aver avuto comunicazione da parte del datore di lavoro dell’avvenuta trasmissione degli atti all’Ufficio scolastico regionale, per l’inizio del procedimento disciplinare.

Gli Ermellini, respingendo il ricorso ribadiscono il seguente principio di diritto:
“In tema di illeciti disciplinari di maggiore gravità imputabili al pubblico dipendente, la comunicazione all’interessato della trasmissione degli atti da parte del responsabile della struttura all’UPD, prevista dal D.lgs. n. 165 del 2001, art 55 bis comma 3, ha una funzione meramente informativa, sicchè gli effetti dell’eventuale omissione di tale adempimento non si riverberano sul procedimento disciplinare e sul suo svolgimento, che prosegue regolarmente”.
In relazione poi alla specifica fattispecie esaminata i giudici stabiliscono il seguente principio di diritto:
“Nel pubblico impiego contrattualizzato la risoluzione del rapporto di lavoro – a seguito del procedimento di cui all’art. 55 bis del d.lgs. n.165 del 2001 – nel caso di ingiustificato rifiuto,
da parte del dipendente pubblico, di sottoporsi alla visita medica di idoneità, reiterato per almeno due volte, di cui al combinato disposto dell’art. 55 octies lett. d) del d.lgs. n. 165 del 2001 con l’art. 6 del D.P.R. n. 171 del 2011, costituisce una autonoma ipotesi di licenziamento disciplinare, finalizzata ad assicurare il rispetto delle altre norme dettate dall’art. 55 octies cit., sempre tutelando il diritto di difesa del dipendente”.

Sezione Lavoro Sentenza n. 22550 del 7/11/2016 Lavoro pubblico – Rifiuto di sottoporsi a visita medica – Licenziamento disciplinare - Ricorso per mancata comunicazione al dipendente della trasmissione degli atti all’ UPD - Art. 55 bis comma 3 d.lgs. n. 1