Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per l’Abruzzo il Liceo scientifico “FM” è insorto avverso il decreto del Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo di modifica della rete scolastica territoriale.

 L’Avvocatura distrettuale dello Stato ha pregiudizialmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legitimatio ad processum dell’Istituto scolastico, dal momento che il Liceo Scientifico non è titolare di un’autonoma posizione giuridica soggettiva azionabile in sede giurisdizionale nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza e la nullità del ricorso perché proposto a mezzo di un avvocato del libero foro e non a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.


L’Istituto scolastico non è legittimato a sindacare in sede giudiziale l’organizzazione della rete scolastica, come disciplinata dagli organi periferici del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e ciò in quanto il rapporto tra l’Istituto scolastico e l’Amministrazione statale centrale è di natura interorganica e non intersoggettiva, con la conseguenza che ogni eventuale contrasto va risolto in sede amministrativa, difettando un’autonoma posizione azionabile in sede giurisdizionale.

Tale conclusione trova conferma trova conferma nella giurisprudenza della Corte di cassazione (sez. lav. n. 6372 del 2011; id. n. 20521 del 2008), secondo cui “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore (nella specie, un istituto tecnico industriale) - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15, d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa.

Conseguentemente, nelle controversie OMISSIS sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto”.

Ha aggiunto la Sezione che la conclusione che gli istituti scolastici continuino a costituire organi dello Stato muniti di personalità giuridica, inseriti nell’organizzazione statale, può essere tratta da una serie di elementi concordanti, quali:
a) la funzione amministrativa dell’istruzione rimane in capo allo Stato che la condivide con le istituzioni scolastiche nei limiti di cui all'art. 21, l. n. 59 del 1997 come specificati dal d.P.R. n. 275 del 1999, l'attività di programmazione educativa e didattica e in genere ogni attività che attenga alla predisposizione e alla realizzazione del percorso degli studi inteso in senso proprio come percorso che sbocca nel conseguimento di un titolo di studio. È proprio in virtù di questa conservazione di funzioni e compiti allo Stato che si può affermare che le scuole, dopo la loro ‘entificazione’, svolgono il ruolo di enti ausiliari o strumentali dello Stato;
b) il perdurante inserimento del dirigente scolastico e del personale della scuola nel personale statale (art. 1, comma 3, lett. q), l. n. 59 del 1997 e del d.lgs. n. 165 del 2001);
c) la responsabilità sia disciplinare che per risultati del dirigente scolastico nei confronti dell'Amministrazione statale;
d) il mantenimento in capo all'apparato ministeriale del potere di vigilanza in relazione alla funzione di eventuale scioglimento degli organi collegiali della scuola "in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento" (ex art. 28, comma 7, t.u. n. 297 del 1994, non abrogato dall'art. 17, comma 1, d.P.R. n. 275 del 1999). La compenetrazione tra Stato e singoli istituti scolastici è, infine, confermata dal contenuto della circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 35 del 19 febbraio 2001, relativa alla rappresentanza in giudizio delle Istituzioni scolastiche autonome da parte dell’Avvocatura dello Stato, in base alla quale si è ritenuto che, con l’attribuzione della personalità giuridica, gli Istituti scolastici siano titolari di situazioni giuridiche solo nei confronti dei terzi (legittimazione passiva dello stato e del Miur), ma non nei confronti dello Stato, atteso che con esso i rapporti sono di tipo interorganico.

Cons. St., sez. VI, 20 marzo 2018, n. 1769 no legittimazione attiva e passiva delle istituzioni scolastiche