Dopo aver ricevuto la comunicazione dell’avvio del procedimento disciplinare, conclusosi con l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per 3 giorni, un Preside di un istituto scolastico chiedeva di accedere all'intero fascicolo della procedura, dovendo impugnare la sanzione stessa dinanzi al Giudice del Lavoro.

L'Amministrazione (USR BASIICATA) concedeva l’accesso alla relazione ispettiva ed a tutti i suoi allegati, ma disponeva l’integrale oscuramento delle dichiarazioni, rese da molti testi escussi che, come controinteressati, si erano opposti all’accesso.
Il preside ricorreva quindi al TAR della Basilicata sostenendo l'illegittimità del diniego.
Il Collegio ha rilevato che l’art. 24, comma 7, primo periodo, L. 7 agosto 1990 n. 241, statuisce che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
Per effetto della pronuncia, l’Amministrazione resistente (USR BASIICATA) è stata quindi condannata a consentire alla ricorrente di accedere, sia nella forma della visione, sia mediante il rilascio in copia fotostatica, a tutte le dichiarazioni integralmente omesse.

TAR Basilicata Procedimento disciplinare DS nessun segreto su dichiarazioni di terzi_sentenza