Il MIUR con la nota 16 maggio 2017 prot. n. 21524 ha fissato al 16 giugno la data entro la quale i dirigenti possono inviare la loro richiesta di mutamento di sede.

 L'assegnazione degli incarichi dirigenziali ê effettuata nell'ordine previsto dall'art. 11 comma 5 del C.C.N.L. - Area V - sottoscritto in data 11/07/2006:

a) conferma degli incarichi ricoperti alla scadenza del contratto;

b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione, riorganizzazione e sottodimensionamento dell'ufficio dirigenziale;

c) conferimento di nuovo incarico alla scadenza del contratto e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero;

d) mutamento d'incarico in pendenza di contratto individuale;

e) mutamento d'incarico in casi eccezionali;

f) mobilità interregionale.

In ogni fase, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001, si terrà conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo Dirigente, da valutare considerando le esperienze svolte nel ruolo dirigenziale e le competenze maturate.

a) Conferme degli incarichi ricoperti alla scadenza del contratto

Le conferme degli incarichi nelle sedi attualmente ricoperte riguardano i dirigenti scolastici i cui contratti scadono il 31 agosto 2017.

b) Mutamento dell'incarico a seguito di ristrutturazione, riorganizzazione o sottodimensionamento dell'ufficio dirigenziale

Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico. Per l'individuazione del dirigente soprannumerario a seguito della modifica dell'assetto istituzionale di una o più istituzioni scolastiche in attuazione del piano di dimensionamento, le SS.LL. avranno cura di tenere in debita considerazione gli anni di servizio continuativo sulle sedi sottoposte a dimensionamento, l'esperienza dirigenziale complessivamente maturata nonché il numero di alunni, docenti e personale A.T.A. amministrati nella scuola di provenienza. È fatta, comunque, salva la facoltà delle SS.LL. di individuare ulteriori o diversi criteri rispetto a quelli sopra prospettati, secondo le specifiche esigenze locali.

I dirigenti scolastici in servizio presso istituzioni scolastiche che, nell'a.s. 2017/2018, risultino sottodimensionate ai sensi dell'art.19, comma 5, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificata dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, parteciperanno alle operazioni di mutamento di incarico, sia nel caso di prossima scadenza del contratto sia nel caso in cui il contratto non sia in scadenza.

c) Conferimento di nuovo incarico (alla scadenza del contratto) e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, incarichi sindacali e dall'estero

Per i dirigenti scolastici che rientrano dal collocamento fuori ruolo, comando, utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero, al rientro in sede è garantita la precedenza al dirigente che precede cronologicamente nella titolarità della stessa e, a parità cronologica, al dirigente che effettivamente svolge la funzione (art. 13 C.C.N.L. 11.4.2006).

d) Mobilità interregionale (art. 9, comma 4, C.C.N.L. 15/07/2010)

Per ciò che concerne la mobilità interregionale, si confermano le indicazioni contenute nel C.C.N.L. -Area V -Dirigenza scolastica del 15.7.2010.

In particolare si richiama l'art. 9, comma 4 secondo cui "su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% dei posti annualmente vacanti".