Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 20 è stato pubblicato il Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse epidemiologica da Covid-19”.

I questo decreto vi è lo stanziamento di 85 milioni per garantire agli studenti l'accesibilità alla didattica digitale integrata, questo finanziamento dovrà permettere alle scuole l’acquisto di dispositivi portatili e strumenti per le connessioni.

 Le risorse verranno assegnate alle scuole tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie.

Di seguito l'articolo 21 che tratta dell'argomento:

Art. 21. (Misure per la didattica digitale integrata)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, istituito nel bilancio del Ministero dell'istruzione, e' incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attivita' di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilita' per le persone con disabilita', nonche' per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettivita' di rete.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socio-economico delle famiglie.
  4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  5. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad anticipare in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite.
  6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.
  7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.