Pubblichiamo una nota del Ministero che ribadisce la possibilità  del lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici o con disablità che, alternativamente all’altro genitore, può fruire di un congedo per un periodo corrispondente in tutto o in parte:

  • alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
  • alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
  • alla durata della quarantena del figlio, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
  • per la durata della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio;
  • per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;

Per i periodi di congedo è corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione.
I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

pdf Congedi emergenziali genitori 1 12 2021 (252 KB)

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