Pubblichiamo una nota del Ministero che ribadisce la possibilità del lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici o con disablità che, alternativamente all’altro genitore, può fruire di un congedo per un periodo corrispondente in tutto o in parte:
- alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
- alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
- alla durata della quarantena del figlio, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
- per la durata della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio;
- per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
Per i periodi di congedo è corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione.
I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.