E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge N. 105 del 23 luglio, convertito in legge con modificazioni, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
LEGGE 16 settembre 2021, n. 126
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio
2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di
attivita' sociali ed economiche. (21G00136)
(GU n.224 del 18-9-2021) Vigente al: 19-9-2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 settembre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23
LUGLIO 2021, N. 105
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso Art. 9-bis:
al comma 1:
alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e
di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi
alloggiati»;
alla lettera f), dopo le parole: «centri termali,» sono
inserite le seguenti: «salvo che per gli accessi necessari
all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza e allo svolgimento di attivita' riabilitative o
terapeutiche,»;
dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o
religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2»;
al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel
caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi
privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico,
con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della
certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1,
lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a
campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo
soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che
abbiano rispettato gli obblighi informativi»;
al comma 2, capoverso 10-bis, le parole: «, 8-bis, comma 2,»
sono soppresse e dopo le parole: «n. 76.» sono inserite le seguenti:
«Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 e'
disposto esclusivamente con legge dello Stato».
All'articolo 4:
al comma 1:
alla lettera b), dopo le parole: «strutture ospedaliere» sono
inserite le seguenti: «, dei centri di diagnostica e dei
poliambulatori specialistici. Salvi i casi di oggettiva
impossibilita' dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario,
per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso e' sempre
necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare»;
alla lettera c), numero 1), capoverso 2, secondo periodo, le
parole: «superiore 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«superiore al 50 per cento»;
dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) all'articolo 8-bis:
1) al comma 2, le parole: "e con la prescrizione che i
partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19
di cui all'articolo 9 del presente decreto" sono soppresse;
2) il comma 2-bis e' abrogato»;
alla lettera e):
prima del numero 1) sono inseriti i seguenti:
«01) al comma 1, lettera a), le parole da: "ovvero" fino a:
"SARS-CoV-2" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero l'effettuazione
di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su
campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare
del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2";
02) al comma 2, lettera c), dopo la parola: "molecolare"
sono inserite le seguenti: ", quest'ultimo anche su campione salivare
e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero
della salute,"»;
al numero 1), dopo le parole: «al comma 3,» sono inserite le
seguenti: « al primo periodo, le parole: "validita' di nove mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "validita' di dodici mesi" e» e la
parola: «SARS-COV 2» e' sostituita dalla seguente: «SARS-CoV-2».
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis. (Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76). - 1. All'articolo 1-bis, comma 1, del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a
condizione che siano assicurate idonee misure di protezione
individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilita' di
visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni
verdi COVID-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di
prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata
sia non autosufficiente"».
All'articolo 5:
al comma 1, primo periodo, le parole: «30 settembre 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021» e la parola:
«SARSCoV-2» e' sostituita dalla seguente: «SARS-CoV-2»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «testi antigenici» sono
sostituite dalle seguenti: «test antigenici» e le parole: «decreto
legge 25 maggio 2021, n. 73,» sono sostituite dalle seguenti:
«decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,»;
al comma 3, alinea, la parola: «apportare» e' sostituita dalle
seguenti: «sono apportate»;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Al fine di rafforzare la prossimita' e la
tempestivita' dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la
stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna
vaccinale contro il SARS-CoV-2, il Ministero della salute, sentiti il
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti
italiani, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa
stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel
rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico,
a seguito del superamento di specifico corso organizzato
dall'Istituto superiore di sanita', concorrono alla campagna
vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei
soggetti di eta' non inferiore a diciotto anni. La remunerazione del
servizio erogato dalle farmacie ai sensi del presente comma e'
definita dal citato protocollo d'intesa a valere sulle risorse del
fabbisogno sanitario nazionale standard. Con il medesimo protocollo
d'intesa sono disciplinate altresi' le procedure di registrazione
delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per
l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del
Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018, anche per consentire il
monitoraggio del servizio erogato ai fini della remunerazione dello
stesso. Le previsioni del predetto protocollo d'intesa esauriscono
gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre
2020, n. 178. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per
la campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022».
Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis. (Proroga delle deroghe alle norme in materia di
riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie). - 1. Al
fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e
socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31
dicembre 2022 e' consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio
nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica
di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento
delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».
Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis. (Misure urgenti in materia di processo
amministrativo). - 1. Fino al 31 dicembre 2021, in presenza di
situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a
provvedimenti assunti dalla pubblica autorita' per contrastare la
pandemia di COVID-19, i presidenti titolari delle sezioni del
Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali
amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate possono
autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la
trattazione da remoto delle cause per cui non e' possibile la
presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi
assolutamente eccezionali, di singoli magistrati. In tali casi la
trattazione si svolge con le modalita' di cui all'articolo 13-quater
delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di
cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: «convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 luglio 2018, n. 93» sono sostituite dalle seguenti:
«convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106».
Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis. (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni
del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione».
All'allegato A, dopo il numero 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27. Disposizioni concernenti il trasporto pubblico locale».